Onorevoli Colleghi! - Con le sentenze n. 179 del 1976, n. 76 del 1983, n. 358 del 1995 e n. 12 del 1998, la Corte costituzionale ribadiva l'incongruità e l'indiscutibile disparità di trattamento fra le famiglie monoreddito e quelle in cui ciascun coniuge produce un reddito proprio, per il fatto che le prime vengono di fatto tassate in base ad un'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) superiore a quella che viene applicata alle seconde, e rinnovava al legislatore l'invito a provvedere in merito, rimuovendo l'ingiusto danno determinato dalla normativa in oggetto.
La Consulta sosteneva ancora che: «Il legislatore non dovrà consentire ulteriormente, per il rispetto anche dei princìpi costituzionali, il protrarsi della su accennata sperequazione in danno delle famiglie monoreddito».
Inoltre, con la sentenza n. 179 del 1976, la Corte ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità per contrasto con gli articoli 3, 29, 31 e 53 della Costituzione delle norme che prevedono il cumulo dei redditi ai fini dell'applicazione dell'aliquota IRPEF.
La questione è più che mai viva ed attuale, ma i risultati, purtroppo, allo stato attuale, non appaiono prossimi, perché si è soliti addurre motivazioni incompatibili con uno Stato di diritto: pretestuose ed inconferenti difficoltà di bilancio, che nulla possono giustificare al cospetto dei sacrosanti diritti dei cittadini più deboli, da troppo tempo vessati da un fisco per loro doppiamente iniquo.
Si consideri altresì che, ove lo Stato avesse tempestivamente adempiuto ai dettami della citata sentenza n. 179 del 1976, irrisoria ne sarebbe risultata la spesa rispetto